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Legge del 20
maggio 1970. n°300 Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori della libertà
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento
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TITOLO I
DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’ DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,
di manifestare liberamente il proprio pensiero,
nei rispetto dei principi della costituzione e
delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie
particolari giurate, di cui agli art. 133 e
seguenti del TU. approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del
patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che
attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire
alla vigilanza sull’attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non
possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa,
se non eccezionalmente per specifiche e motivate
esigenze attinenti ai compiti di cui al primo
comma.
In caso di inosservanza da parte di una
guardia particolare giurata delle disposizioni
di cui al presente articolo, l’ispettorato dei
lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento
di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di
vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza dell’attività
lavorativa debbono essere comunicati ai
lavoratori interessati. |