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Legge del 20 maggio 1970. n°300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
 

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TITOLO I
  DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’ DEL LAVORATORE

  
  ART. 1 - Libertà di opinione.
  I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
  
  ART. 2 - Guardie giurate.
  Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli art. 133 e seguenti del TU. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
  Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
  È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
  In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l’ispettorato dei lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
  
  ART. 3 - Personale di vigilanza.
  I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.